IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e' aggiunto il seguente comma: "I contributi di cui alla lettera a) del primo comma possono venir concessi anche a privati operatori purche' concessionari, da parte degli enti di cui al primo comma, della realizzazione delle opere.".