IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il primo comma dell'articolo 3  della  legge  regionale  2
settembre  1981,  n.  63, come sostituito dall'articolo 1 della legge
regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e' aggiunto il seguente comma:
   "I contributi di cui alla lettera a) del primo comma possono venir
concessi anche a privati operatori purche'  concessionari,  da  parte
degli enti di cui al primo comma, della realizzazione delle opere.".